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A Proposito di strisce blu- facsimile ricorso-

AL SIGNOR Prefetto della Provincia DI PALERMO

Opposizione a sanzione amministrativa N1253813/10/V/0 del Comune di Palermo corpo di Polizia Municipale 29/11/10

La sottoscritta  xxxxxxxxxxxxxxxx ,codice fiscale PNVLRZ71H42G273J,premesso di avere avuto notificato in data 02/02/2011 il verbale di contravvenzione  N1253813/10/V/0 da parte del Comune di Palermo corpo di Polizia Municipale , con cui è stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 23,00 oltre spese di notifica di euro 11,90 per  la violazione degli art. 7 c. 1 lettera f e 15 Cds  perché la propria autovettura targata xxxxxx  in data 29/11/2010  ore 18,45 era parcheggiata in via xxxxxx di fronte al civico 66 senza esporre la scheda parcheggio  perché in  una zona a pagamento e ciò in violazione degli art 7 c.1(f) e 15Cds               

 R I C O R R E

Avverso la sanzione amministrativa irrogata per i seguenti motivi di fatto e di diritto :

Eccezioni preliminari:

A)     Nullità dell’atto per carenza di sottoscrizione dell’accertatore autografa in originale

Preliminarmente si rileva la nullità del verbale impugnato, siccome copia meccanizzata, in quanto mancante della firma dell’ accertatore in originale, nonché della firma del responsabile dell’ufficio contravvenzioni, in violazione dell’art.6 quater L.15/3/91 n.80.Il verbale notificato a mezzo posta non è rispondente a quanto prescritto dall’articolo 385 comma 3 del regolamento di attuazione del CdS. In particolare, essendo stata notificata una  copia e non  l’originale, essa deve essere sottoscritta dall’agente accertatore, nella specie del tutto assente . Con la sentenza 18 gennaio 2010, n. 8190,  il Giudice di Pace di Lecce, richiamando le norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione nonché quelle contenute nella c.d. Legge Bassanini (n. 59/97, art. 15), che prevede la firma in originale di tutti gli atti della PA che debbono essere motivati (come i verbali di accertamento di violazioni al CdS), ha sancito il principio per cui è inesistente giuridicamente il verbale notificato in assenza di sottoscrizione autentica da parte di colui che lo ha redatto. Nel caso in ispecie manca del tutto la sottoscrizione del verbale in forma autografa da parte dell’accertatore

 

B)    Atto  illegittimo per carenza del potere di accertamento in capo al verbalizzante che non consta, avere la qualifica di ispettore di azienda esercente il trasporto pubblico.

 Nel  verbale nei confronti del quale è presentato il presente ricorso manca  dell’indicazione della qualifica  del verbalizzante che  genericamente viene  indicato come A.T  (ausiliare del traffico) Lo Iacono Dario  .

  Ai sensi dei  commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge 127 del 15 maggio 1997 (Legge Bassanini), ai Comuni è data  facoltà di "conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta esclusivamente al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico (ex c. 133). Al personale  (ispettivo) sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lett. c)”. La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, “con gli effetti di cui all’art. 2700 c.c., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133″. La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.”.

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha chiarito che “la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lett. e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.”.Nel caso in ispecie  non vi è stata alcuna contestazione   immediata alla scrivente essendo assente  e manca del tutto la sottoscrizione del verbale in forma autografa da parte dell’accertatore.

C)    Nullità del verbale in assenza di indicazione degli estremi della delibera/ordinanza istitutiva dei parcheggi a pagamento nel luogo ove è stata elevata la contravvenzione.

Non risulta al momento della contestazione  dell’infrazione  alla ricorrente alcuna  convenzione  in essere giuridicamente tra il comune di Palermo e l’AMAT (società di pubblico trasporto)  per la strada interessata né alcun richiamo  ad essa nel verbale impugnato .

 Il potere di accertamento delle infrazioni da parte del personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi (c.d. ausiliari del traffico) richiede che l’area destinata alla sosta sia stata data in concessione dal comune alla società ex articolo 7, comma 8, Cds;
In difetto le contravvenzioni sono nulle come affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7336 del 7 aprile 2005.

Le eccezioni preliminari sono assorbenti.

Nel merito si osserva :

1) Illegittimità nell’istituzione  nella via Filippo Cordova Palermo di una   zona  di parcheggio a pagamento da parte del Comune di Palermo .

Esiste una profonda differenza non solo lessicale  tra  il termine “sosta” e  "parcheggio".Il Legislatore chiarisce i significati della terminologia utilizzata, con l’art. 3 c. 1 n°34 C.d.S., dove l’area di parcheggio  viene definita come “area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata (e non) dei veicoli”.  E ancora, con gli art. 2 c. 3 C.d.S., lett. E ed F, in cui si definiscono rispettivamente le “strade urbane di scorrimento” e le “strade urbane di quartiere”,  (quale quella di che trattasi) dove possono essere previste apposite aree “esterne alla carreggiata” per la sosta dei veicoli, con immissioni ed uscite concentrate e relativa corsia di manovra. Per parcheggio si intende un'area destinata alla sosta di più veicoli e regolamentata in base agli stalli, alla segnaletica orizzontale, a quella verticale, agli orari di fruibilità ed alla tariffa praticata. Il comma 6 dell’  art. 7 C.d.S. enuncia espressamente che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata, e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.  Per  “carreggiata” si intende  tutta la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli”, comprendendo tra le attività complessive che definiscono la scorrimento del flusso veicolare non solo la marcia, ma anche le sue eventuali interruzioni più o meno protratte nel tempo, e definite dall’art. 157 c. 1 C.d.S. Con tale definizione la “carreggiata”viene distinta concettualmente e funzionalmente dal “marciapiede”, che è invece quella parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni (art. 3 c. 1 n°33 C.d.S.).

L’art. 7/1 lett. f) del C.d.S.  che si presume violato dalla sottoscritta  ,prevede che nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del
Sindaco, stabilire, previa deliberazione della Giunta Municipale,  istituire aree destinate al parcheggio nelle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe,
(le cosiddette “Zone Blu”, ovvero gli stalli di sosta a pagamento).

La norma richiamata  non consente ai comuni  tuttavia di  istituire aree a pagamento all'interno delle carreggiate stradali né tampoco i margini della carreggiata occupati dai veicoli in sosta con le modalità stabilite dall’art. 157 C.d.S. (e nel caso di via Cordova neppure questi)  possono  essere  considerate  “aree di parcheggio” (almeno non per il Codice della Strada).

Secondo quanto stabilito dal  Giudice di Pace di Palermo in accoglimento del ricorso presentato dall'avvocato Giuliano Delle Vedove contro il Comune di Palermo le norme del codice della strada  vietano l'istituzione di aree di parcheggio tariffate all'interno delle carreggiate. Nel caso di che trattasi : via Filippo Cordova Palermo altezza civico 66 come da verbale contestato  (tratto tra via libertà e via M. D’Azeglio) non solo le autovetture possono parcheggiare all’interno della carreggiata stradale ma addirittura  sono costrette ad invaderla  essendo prescritta  sui due lati la sosta delle auto  a spina di pesce,in palese contrasto con quanto stabilito dall’art. 157 c. 2 C.d.S., che  afferma che la sosta si effettua posizionando il veicolo “il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia”.
    
Ai sensi di quanto statuito dalla Cassazione civile  II sez sentenza n° 22036 / 2008 del 02-09-2008,  è  illegittimo far pagare una tariffa di  sosta quando questa avviene in aree poste all'interno della carreggiata. La sosta regolamentata e subordinata al pagamento di una tariffa è ammissibile solo nelle aree di parcheggio esterne alla carreggiata e specificamente adibite a questo scopo.

In subordine si rileva:

     2)  Nullità della contestazione, per violazione dell'articolo 9 della legge n. 317/67, che prevede obbligatoriamente spazi gratuiti per la sosta in prossimità delle aree regolamentate

          L’art. 7, comma 8 del codice della strada,  stabilisce che “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Nella fattispecie non è stata osservata la norma di cui al richiamato articolo  7 del Cds non essendo stata riservata  nelle immediata vicinanze  dell’area interessata  alcuna zona di sosta libera (cd strisce bianche) .  La Cassazione SS.UU. civili, sentenza 09.01.2007, n. 116   ha stabilito  che le zone di sosta a pagamento devono necessariamente avere vicino una zona di parcheggio libera, "e pertanto  "le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento potranno  essere disapplicate per avere ignorato il disposto dell'articolo 9 della legge n. 317/67, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze nell'area interessata".

 

                                                             PQM

Piaccia  l’Ill.mo  Signor  Prefetto della Provincia di Palermo adito,  previo accoglimento del ricorso e disposta se del caso l’audizione della ricorrente ,accertare e dichiarare l’illegittimità del verbale di accertamento opposto e per l’effetto annullarlo in accoglimento dei dedotti motivi.

Palermo 3/3/2011

 

 

 

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